Diritti d’immagine

Finalmente mi sono ricordato di fare una ricerchina in Internet sulla normativa che regola il diritto di utilizzo dell'immagine..se è così, nni ven' 'o scinniri..ma sbaglio o tra di noi si nasconde qualche giurisprudenzat@?..

articolo 97 della legge 633/1941 il quale così recita: "Non occorre il consenso della persona ritratta, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata".

(fonte: Avv. Matteo Santini in : http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/dirittosfruttamentoimmaginealtruisantini.htm) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><

  La legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16) regola "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". I tre articoli principali che ogni fotografo, videooperatore o giornalista, professionista o dilettante, deve conoscere:Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis….).

Fonte: sito web 

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